Paceco, ordinanza urgente per il taglio di rami e alberi in prossimità di binari ferroviari e misure per la prevenzione degli incendi

Con una ordinanza del sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, viene disposto “il taglio dei rami e degli alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l’interruzione del pubblico esercizio ferroviario”.

L’ordine è rivolto “a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o fondi rustici, aree di pertinenze a fabbricati e di altra destinazione d’uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Paceco, nell’ambito delle proprie fasce di rispetto”. Gli stessi, inoltre, dovranno “mantenere costantemente, nel tempo, le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 (Norme in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto, ndr)”

“Considerato che il territorio comunale di Paceco è attraversato dalla strada ferrata facente parte della RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, e che lungo i tracciati delle linee ferroviarie – è ricordato nell’ordinanza – è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”, il primo cittadino ha ravvisato “la necessità e l’urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica, rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana”, evidenziando che “i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa” e che “tali opere sono urgenti ed indifferibili e rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i motivi sopra esposti”.

Il primo cittadino, inoltre, avverte che “in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dagli artt. 38 e 63 del DPR n. 753/80”.

L’ordinanza (in allegato) è disponibile anche nel sito www.comune.paceco.tp.it.

Paceco, misure per la prevenzione degli incendi

Diversi obblighi e divieti sono stati fissati con una ordinanza del sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, per prevenire il pericolo di incendi nel territorio comunale durante il periodo estivo:

  1. non è consentita l’accensione delle stoppie dal 15 giugno al 30 settembre 2020 ed è vietata anche dopo tale data se spirano venti impetuosi;
  2. è vietato a chiunque di accendere fuochi all’aperto nei boschi o a distanza minore di 500 metri dai medesimi;
  3. nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2020 è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano ed accendere fuochi a distanza minore di 100 metri dalle sterpaglie;
  4. nelle zone danneggiate o distrutte da incendio sono vietati il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, la caccia, la coltura agraria, la raccolta dei prodotti del sottobosco e gli insediamenti edilizi di qualsiasi tipo;
  5. tutti i campi dovranno essere liberati da ogni residuo di eventuali lavorazioni;
  6. lungo tutto il confine con le strade pubbliche ed i sentieri di uso pubblico, nonché delle zone condotte a pascolo o a incolto produttivo (falceti – ginestreti – canneti, ecc.) interessate o meno da vincoli forestali di qualunque natura e specie, dovrà essere costituita una zona di rispetto larga almeno dieci metri, con eliminazione di cespugli, arbusti, foglie, rami o sterpi secchi e palchi basali secchi;
  7. che i proprietari di stalle od altre costruzioni e impianti agricoli dovranno lasciare, intorno ai perimetri dei detti fabbricati ed impianti agricoli, una zona di rispetto, priva di foglie, rami o sterpi secchi o seccume vegetale in genere, larga almeno dieci metri;
  8. nel caso di sparo di fuochi d’artificio è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati Organizzatori di prendere tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire preventivamente a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare preventivamente il competente Comando Stazione Forestale e Vigili del Fuoco;
  9. chiunque, al manifestarsi di pericolo di incendio di qualsiasi natura, è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l’evenienza dell’incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire il Sindaco oppure la sede più vicina delle Forze dell’Ordine ai seguenti recapiti telefonici: Corpo Forestale dello Stato 1515, Vigili del Fuoco 115, Carabinieri 112, Polizia 113, Polizia Municipale 0923-1929700;

Il Sindaco, inoltre, dispone che l’accensione dei fuochi sia gestita secondo le seguenti direttive:

– l’accensione di fuochi è vietata:

  • in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni;
  • lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali) e le ferrovie nonché nelle aree incolte in genere ed in ogni caso a distanze inferiori a 100 metri da queste;
  • lungo i corsi d’acqua;
  • a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate e da siepi campestri. Nell’accensione di fuochi non bisogna creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali.

– Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando questo sia spento.

– Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

– L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. Devono essere comunque adottate tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti;

– È vietato a chiunque di bruciare rifiuti quali ad esempio sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

– È data opportunità di ricorrere all’autosmaltimento mediante combustione all’aperto (esclusivamente fuori dai centri abitati e/o da luoghi abitati come da divieto di cui al punto 9), unicamente per i seguenti casi:

  1. potatura di alberi da frutto e da arredo;
  2. siepi da giardino;
  3. sfalciatura di prati;
  4. residui di coltivazioni di piante annuali.;

È inoltre concesso alle aziende agricole, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell’ambito della normale conduzione del fondo, di bruciare il materiale risultante dalle potature con le seguenti limitazioni e modalità di controllo:

– nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell’atmosfera;

– i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare o collaboratore;

– in entrambi i casi sopra previsti i soggetti interessati dovranno comunicare la volontà di effettuare l’accensione del fuoco all’Ufficio Protezione Civile comunale ed al Comando Stazione Forestale di Trapani che provvederanno ad annotare il nominativo del richiedente, il luogo e la data;

– l’accensione del fuoco potrà essere effettuata nel giorno stesso della comunicazione ed entro i due giorni successivi. Nel caso in cui pervenissero più richieste di bruciatura nell’ambito della stessa zona l’Ufficio di Protezione Civile comunale provvederà a differire nel tempo le stesse secondo l’ordine di presentazione al protocollo comunale.

Il primo cittadino, infine, avverte che “la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente”.

L’ordinanza (in allegato) è disponibile anche nel sito www.comune.paceco.tp.it.

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