Regolamentazione turnazione dei panificatori a Trapani
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale n.7/2019. “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività Amministrativa” e loro successive modifiche ed integrazioni, dispone, come stabilito dal citato Decreto le attività di panificazione hanno facoltà di apertura libera nelle giornate di domenica di ciascun mese con l’esclusione della prima e terza oggetto della presente turnazione; che l’attività di panificazione è comunque vietata per almeno un giorno alla settimana; che l’apertura libera, come sopra indicata è da intendersi come facoltà e non come obbligo di attività ed è riferita alle sole attività di panificazione aventi sede nel territorio del Comune di Trapani; che l’elenco delle imprese di panificazione, verrà revisionato trimestralmente con l’inserimento di nuove ditte e/o nuovi subentri al 1° o al 2° turno alternativamente seguendo l’ordine cronologico del protocollo di arrivo.
Tale elenco verrà reso pubblico mediante il sito istituzionale del Comune di Trapani; l’inosservanza della presente Ordinanza Sindacale, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.7 del D.A. n. 842/1S; sarà inserita nell’elenco bimestrale dei provvedimenti dirigenziali da rimettere all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e al Segretario Generale a cura di ciascun dirigente; sarà pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente.