Tutte le variazioni dell’ultimo DPCM per lo svolgimento in sicurezza delle attività

Con il D.P.C.M. 10 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2020 e in vigore dal 14 aprile 2020, sono state parzialmente modificate le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Più esattamente, pur rimanendo ferma la distinzione tra le attività sospese, attività che proseguono e attività che per proseguire necessitano di effettuare una comunicazione al Prefetto territorialmente competente in base all’ubicazione della stessa attività, sono intervenute le seguenti variazioni:

  • è stato parzialmente modificato il novero delle attività liberamente consentite;
  • è stata parzialmente modificata la tipologia di attività per la prosecuzione/svolgimento delle quali occorre la previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente.

In particolare, sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa semplice comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive, non è, pertanto, più richiesta la preventiva autorizzazione (art. 2, comma 7).

Il D.P.C.M.  inoltre, prevede per le attività produttive sospese, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché, la ricezione in magazzino di beni e forniture (art. 2, comma 12).

Si evidenzia che le aziende che hanno già presentato istanza alla Prefettura, ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e del Decreto MISE 25 marzo 2020, non devono effettuare nuova comunicazione; le suddette attività potranno continuare salvo eventuale provvedimento di sospensione del Prefetto, che sarà adottato, sentito il Presidente della Regione.

A seguito delle nuove disposizioni, è stato pubblicato nel sito della Prefettura di Trapani il nuovo modello di comunicazione (n. 1). Al riguardo si evidenzia che saranno ritenute valide esclusivamente le comunicazioni inoltrate utilizzando il modello pubblicato al fine di consentire un’agevole valutazione della sussistenza delle condizioni previste da parte della Prefettura.

La Prefettura di Trapani è competente solo per le attività produttive ubicate sul territorio della Provincia di Trapani.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata protocollo.preftp@pec.interno.it dal legale rappresentante della azienda interessata, indicando nell’oggetto “DPCM 10 aprile 2020 — Comunicazione attività“.

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