Paceco. Nuovo regolamento per il servizio di trasporto scolastico urbano

Viene applicato a decorrere da questo febbraio, nel territorio di Paceco, il nuovo regolamento per il servizio del trasporto scolastico urbano, che prevede, a parziale rimborso dei costi, una compartecipazione da parte delle famiglie che usufruiscono del servizio comunale di scuolabus, con quote mensili correlate a quattro diverse fasce di reddito.

Lo comunica l’Amministrazione comunale, sottolineando che la Corte dei Conti, in merito alla gratuità del servizio di trasporto studenti, aveva già stabilito con la deliberazione n. 178/2018/PAR che, «ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell’Ente locale, la disposizione non consente l’erogazione gratuita del servizio de quo ed è necessaria la corresponsione di una quota di partecipazione diretta, che, dunque, presuppone un versamento, anche graduato, da parte degli utenti».

Inoltre, la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, sulla questione di massima sollevata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha enunciato il principio di diritto in base al quale «Gli Enti locali possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza» e «la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano».

Su queste basi l’Amministrazione di Paceco ha predisposto il “Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico”, composto da 16 articoli, che è stato approvato dal Consiglio comunale lo scorso novembre con il voto unanime di 14 consiglieri di maggioranza e opposizione.

La quota di compartecipazione varia in relazione al valore ISEE del nucleo familiare che usufruisce del servizio di scuolabus, tenendo conto dei criteri e dei valori minimi:

        5 euro mensili per le famiglie con ISEE fino a 7.500 euro e per i residenti nelle frazioni;

        7,50 euro mensili per le famiglie con ISEE tra 7.500,01 e 12.500 euro;

        10 euro mensili per le famiglie con ISEE tra 12.500,01 euro e 20.000 euro;

        12,50 euro mensili per le famiglie con ISEE superiore a 20.000 euro.

Inoltre, la quota di compartecipazione, in relazione al numero dei figli che usufruiscono del trasporto, viene ridotta del 25 per cento per il secondo figlio, del 40 per cento per il terzo figlio, del 60 per cento per il quarto e ulteriori figli.

Con una lettera inoltrata dal VI Settore del Comune, i genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus sono stati invitati a presentare la dichiarazione ISEE del proprio nucleo familiare per l’anno in corso, entro il prossimo 19 febbraio 2021. A coloro che non presentano la dichiarazione ISEE – è precisato nel documento – sarà applicata  la quota di compartecipazione massima.

Regolamento per il Servizio del Trasporto Scolastico Urbano

Articolo 1 – Finalità

1. Il servizio del trasporto scolastico urbano risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l’accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell’ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

3. Il servizio è istituito prioritariamente per gli alunni residenti nel Comune di Paceco e, solo in caso di disponibilità di posti e qualora non comporti allungamento del percorso, anche per alunni residenti in Comuni limitrofi frequentanti scuole del Comune di Paceco.

Articolo 2 – Organizzazione del servizio

1. Il servizio viene effettuato nei confronti degli alunni della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado mediante l’utilizzo di scuolabus di proprietà comunale ed il suo funzionamento è assicurato utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.

2. Il Servizio si effettua secondo il calendario annualmente stabilito dalla scuola. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all’ora di inizio e termine delle lezioni.

3. Nella organizzazione del servizio è data priorità alle esigenze degli alunni aventi la residenza più distante dalla sede scolastica, tenuto conto della effettiva capienza del veicolo.

4. I percorsi degli scuolabus comunali si svolgono sempre secondo fermate prestabilite di agevole raggiungimento per gli utenti. Le fermate potranno subire variazioni di collocazione, essere aumentate o diminuite in rapporto all’entità dell’utenza. Non possono essere effettuate fermate diverse da quelle prestabilite. Il complesso delle fermate è stabilito con apposito atto.

Articolo 3 – Piano annuale di trasporto scolastico

1. L’Ufficio predispone ogni anno il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l’indicazione degli orari, delle fermate e dei percorsi.

2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 è predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall’apertura dell’anno scolastico.

3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell’iscrizione, tenendo conto dell’orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

4. Nell’accettazione delle domande di cui al successivo articolo 4, è data la precedenza agli alunni che risiedono nelle frazioni, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi.

5. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi tende comunque alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tiene conto dell’esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

6. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

7. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 4 – Iscrizioni al servizio

1. Entro il 30 agosto i genitori dei bambini interessati al servizio dovranno effettuare, presso gli uffici comunali, l’iscrizione dei propri figli, compilando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio comunale, oltre ai dati anagrafici del bambino e del genitore richiedente, la residenza, l’indicazione del genitore o della persona adulta autorizzata al ritiro al rientro da scuola. Verrà inoltre sottoscritto l’impegno del genitore al pagamento del corrispettivo del servizio secondo le modalità che verranno indicate dall’Ufficio. L’iscrizione va ripetuta ogni anno anche da parte di coloro già precedentemente iscritti.

2. L’accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell’Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 1 e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.

3. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1 potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l’accoglimento non comporti pregiudizio all’organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

4. Le eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate, in caso di disponibilità di posti sui mezzi, se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio

1. È fatto divieto all’autista di far salire e scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti con il complesso delle fermate.

2. È fatto obbligo all’autista di osservare scrupolosamente le norme dettate dal Codice della Strada.

3. Nel caso di malore dei minori trasportati, gli stessi saranno accompagnati alla sede scolastica, ove il personale scolastico provvederà ad informare i genitori.

Articolo 6 – Accompagnamento sugli scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento, se previsto, ha il compito della sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini.

2. In particolare l’assistente provvede a:

– accogliere i minori a bordo,

– far scendere i minori dallo scuolabus e a consegnarli al personale docente e/o ausiliario;

– riprendere in consegna gli stessi al termine delle lezioni;

– verificare le presenza e le assenze in base all’apposito elenco dei bambini iscritti al servizio che dovrà sempre trovarsi sull’automezzo.

3. Nella fase di rientro dalla scuola è obbligo dall’assistente assicurarsi che ogni bambino sia preso in custodia da una delle persone adulte segnalate all’ufficio del Comune all’atto dell’iscrizione al servizio, ovvero a persona nota al personale assistente ed idonea al ritiro del minore.

4. Nel caso di assenza di persone adulte al momento del rientro, il bambino verrà riportato a scuola e rimarrà sotto la custodia del personale, in attesa del genitore ed ogni derivante spesa sarà posta a carico dei genitori del bambino.

5. Qualora il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori o da parte di altra persona a ciò autorizzata si verifichi tre volte nel corso dell’anno scolastico, il Comune provvederà ad inviare richiamo formale ai genitori del bambino. In caso di recidiva si procederà alla sospensione dal servizio fino al termine del detto anno scolastico.

Articolo 7 – Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell’azione amministrativa.

2. La domanda di iscrizione si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l’inizio dell’anno scolastico. L’iscrizione ha durata annuale.

3. All’inizio dell’anno scolastico il Comune provvede a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti (punti di raccolta), sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale del trasporto scolastico.

4. L’Ufficio comunica altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell’anno scolastico, secondo quanto previsto al comma 6 del precedente articolo 3.

5. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all’Ufficio, che provvederà alla cancellazione dell’utente dall’archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.

6. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all’Ufficio, che provvederà all’aggiornamento dei dati in archivio.

Articolo 8 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con l’Istituzione Scolastica per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell’anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno l’Ufficio richiede alla scuola tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell’anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.

Articolo 9 – Comportamento degli utenti

1. L’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. Gli alunni all’interno del mezzo dovranno osservare un corretto comportamento: stare seduti nei posti loro assegnati, alzarsi solo ad automezzo fermo, non disturbare i compagni di viaggio e l’autista, non usare oggetti pericolosi che possano procurare danni alle persone ed ai veicoli, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico, usare un linguaggio conveniente e più in generale rispettare le regole impartite dall’autista.

Articolo 10 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite e, anche se invitati dall’autista, non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura: l’autista dovrà far pervenire all’Ufficio una relazione, trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell’alunno; l’Ufficio avviserà la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta. Qualora il comportamento dell’alunno non muti e questo generi all’interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l’alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi; se il comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione definitiva dell’alunno dal servizio. La sospensione e/o l’espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.

2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.

3. L’autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Articolo 11 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

1. Gli autisti e l’eventuale personale preposto all’accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto e ad avere la massima cura dell’automezzo e degli strumenti e attrezzature affidatigli.

2. L’Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

3. La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l’attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. L’autista e l’assistente addetti a uno scuolabus possono essere chiamati a rispondere di incidenti verificatisi nella fase successiva al trasporto solamente quando alla fermata non siano presenti i genitori o un loro incaricato.

4. L’autista e le assistenti allo scuolabus sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente regolamento.

Articolo 12 – Tariffe di contribuzione

1. La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi, determina annualmente le fasce di reddito e la misura della compartecipazione delle famiglie, tenuto conto dei criteri e dei valori minimi che seguono:

– € 5,00 mensili per le famiglie con ISEE fino ad € 7.500,00 e per i residenti nelle frazioni;

– € 7,50 mensili per le famiglie con ISEE compreso tra € 7.500,01 ed € 12.500,00;

– € 10,00 mensili per le famiglie con ISEE compreso tra € 12.500,01 ed € 20.000;

– € 12,50 mensili per le famiglie con ISEE superiore ad € 20.000,00.

2. La quota di compartecipazione, inoltre, in relazione al numero dei figli che usufruiscono del trasporto, verrà ridotta come segue:

– per il secondo figlio riduzione del 25%

– per il terzo figlio riduzione del 40%

– per il quarto figlio e successivi riduzione del 60%.

3. È applicata la quota di compartecipazione massima a coloro che non presentano la dichiarazione ISEE.

4. Gli utenti corrisponderanno le tariffe indipendentemente dall’uso totale o parziale del servizio.

5. Ai fini della riscossione delle quote non riscosse si procederà, dopo un primo sollecito, all’iscrizione a ruolo e al recupero coatto.

Articolo 13 – Sospensione dell’utenza

1. La mancanza di iscrizione e le eventuali irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli utenti, comportano la sospensione dal servizio fino ad avvenuta regolarizzazione.

2. Il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori o parte di altra persona a ciò autorizzata per almeno tre volte nel corso dell’anno scolastico comporterà provvedimenti sino alla sospensione dal servizio fino al termine del detto anno scolastico.

Articolo 14 – Rimborso di tariffe pagate

1. Nessun rimborso è dovuto dall’Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell’utenza prima della fine dell’anno scolastico.

Articolo 15 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. Oltre la finalità primaria del servizio, l’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, può utilizzare i propri mezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative didattico-educative, previste nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola, a condizione che le richieste pervengano al Comune, da parte della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo, almeno 15 giorni prima dell’uscita programmata, indicando destinazione, orari di partenza e di rientro, classi e numero degli alunni trasportati nonché motivazione dell’uscita.

2. L’uscita sarà autorizzata qualora la distanza e la permanenza nel luogo visitato non compromettano in alcun modo il regolare svolgimento del servizio di trasporto ordinario.

3. L’effettiva possibilità di disporre del servizio è, comunque, valutata di volta in volta dal competente Responsabile, compatibilmente alle risorse umane e strumentali disponibili ed in relazione all’importanza/urgenza dell’evento.

4. In caso di situazioni di emergenza contingenti, le uscite potranno essere sospese; della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l’indicazione delle motivazioni che l’hanno determinata.

Articolo 16 – Norme finali

1. Successivamente all’approvazione, copia del presente regolamento e di ogni successiva modifica dovrà essere consegnata agli autisti. Copia del presente regolamento e di ogni eventuale successiva modifica dovrà essere sempre tenuta a bordo dello scuolabus a cura dell’autista.

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