Paceco, misure per la prevenzione degli incendi

Diversi obblighi e divieti sono stati fissati con una ordinanza del sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, per prevenire il pericolo di incendi nel territorio comunale durante il periodo estivo.

  1. Dal 15 giugno al 30 settembre 2022 (anche oltre tale data se spirano venti impetuosi), in prossimità di boschi, terreni cespugliati e terreni agricoli nel territorio comunale, è vietato:
  • accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
  • bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
  • usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
  • gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
    • compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio.
  1. Ai proprietari, agli affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale, viene ordinato:
  • di provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno 2022, alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio;
    • di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze: non inferiore a 10 metri lineari nei terreni pianeggianti; pari a 20 metri lineari nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%; pari a 50 metri lineari nei terreni con pendenza superiore al 50%.
  1. Gli Enti Pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto. Ai soggetti incaricati dagli Enti Pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà invece essere destinato al recupero o avviato in discarica.
  2. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stero; ove non è possibile nessuno dei processi di naturale biodegradabilità, o qualora le piante fossero ammalate, è consentito distruggerle all’interno della proprietà, solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9.00, solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui.
  3. I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola dell’intero territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, debbono praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale delle superfici interessate, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La bruciatura delle stoppie, dall’accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l’espansione incontrollata del fuoco;
  4. nelle zone danneggiate o distrutte da incendio, per almeno 5 anni sono vietati il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, la caccia, la coltura agraria, la raccolta dei prodotti del sottobosco e gli insediamenti edilizi di qualsiasi tipo.
  5. l’accensione di fuochi è ASSOLUTAMENTE VIETATA:
  • in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni;
  • lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali) e le ferrovie, nonché nelle aree incolte in genere ed in ogni caso a distanze inferiori a 100 metri da queste;
  • lungo i corsi d’acqua;
    • a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate e da siepi campestri. Nell’accensione di fuochi non bisogna creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali.

Il Sindaco inoltre dispone che l’accensione dei fuochi sia gestita secondo le seguenti direttive:

  • Anche quando il fuoco è stato acceso nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando questo sia spento.
  • Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
  • È concesso alle aziende agricole, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell’ambito della normale conduzione del fondo, di bruciare il materiale risultante dalle potature con le seguenti limitazioni e modalità di controllo:
  • nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell’atmosfera;
  • i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare o collaboratore;
  • in entrambi i casi sopra previsti i soggetti interessati dovranno comunicare la volontà di effettuare l’accensione del fuoco all’Ufficio Protezione Civile comunale ed al Comando Stazione Forestale di Trapani che provvederanno ad annotare il nominativo del richiedente, il luogo e la data. L’accensione del fuoco potrà essere effettuata nel giorno stesso della comunicazione ed entro i due giorni successivi. Nel caso in cui pervenissero più richieste di bruciatura nell’ambito della stessa zona l’Ufficio di Protezione Civile comunale provvederà a differire nel tempo le stesse secondo l’ordine di presentazione al protocollo comunale.
  • Chiunque, al manifestarsi di pericolo di incendio di qualsiasi natura, è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l’evenienza dell’incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire il Sindaco oppure la sede più vicina delle Forze dell’Ordine ai seguenti recapiti telefonici: Corpo Forestale dello Stato 1515, Vigili del Fuoco 115, Carabinieri 112, Polizia 113, Polizia Municipale 0923-1929700;
  • I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d’incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza.

Il primo cittadino, infine, avverte che la violazione dell’ordinanza, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente.

8 su 10 aziende chiudono, la tua SALVALA

Ricevi subito il metodo in 4step per generare NUOVI CLIENTI in maniera prevedib

https://www.marcodasta.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share via
Prendi Questo BONUS, clicca qui sotto