Progetto per Trapani, gestione parcheggi nel caos,  l’inchiesta sulla Mazal e la rescissione del contratto che appare inevitabile

1649_striscebluCon nota assunta a prot. Generale del Comune n. 65191 del 16.07.2015 a firma congiunta del rappresentante legale dell’AIPA spa e dell’amministratore unico della Mazal srl si comunicava il subentro della Società Mazal Global Solutions nell’affidamento del servizio di gestione delle Aree di sosta  a pagamento senza custodia a far data dal 1.07.2015.

Inoltre  con decreto del 28.05.2015 (quindi sette mesi prima del termine di scadenza contrattuale) il Sindaco, nel prevedere la modifica del Piano Gestionale Operativo, con rimadulazione di aree di stallo, prorogava la durata del servizio  per un ulteriore anni uno stabilendo la nuova scadenza contrattuale al 20.12.2016. E’ del 24 marzo u.s. invece  la notizia che la Procura di Milano, nell’ambito di una inchiesta per bancarotta fraudolenta, ha posto sotto sequestro la Global Mazal Solution.

Per quanto appena detto, alcune domande sono d’obbligo per sapere: 1) perchè l’amministrazione ha prorogato di un anno il termine contrattuale, ben sette mesi prima della scadenza; 2) perchè non si è proceduto alla redazione di un nuovo bando, (d’altronde il tempo ancora c’era tutto) e si è avuto tanta fretta nel prorogare a mezzo decreto sindacale; 3) se alla luce dei fatti appena accaduti, anche per evitare prossibili ripercussioni sui lavoratori, l’amministrazione non valuti di risolvere il contratto con Aipa, ora Mazal, e nelle more, proseguire il servizio attuale predisponendo con urgenza un nuovo bando con clausola di salvaguardia per i lavoratori.

Infatti con sorpresa apprendiamo del provvedimento della Procura di Milano e ne siamo profondamente preoccupati. La gestione dei parcheggi e degli ausiliari non ci lascia tranquilli anche perchè vogliamo sapere se attualmente gli stessi siano regolarmente pagati, se Mazal abbia versato alle casse comunali alla scadenza trimestrale prevista, la percentuale di aggio spettante contrattualmente per l’Amministrazione Comunale al 18,10 % sugli introiti. L’inadempimento sia nel primo che nel secondo caso, sarebbe un valido motivo di risoluzione contrattuale per grave inadempienza del  contratto di appalto. Certo la situazione appare critica, specie in ragione dei lavoratori e già diversi Comuni  in questi giorni stanno risolvendo il contratto con Mazal e avviando le fasi per il nuovo bando…ma dal Comune di Trapani non abbiamo notizie. Per questo riteniamo sarebbe opportuno convocare immediatamente la Commissione Bilancio del Comune per sapere in che modo l’Amministrazione intende affrontare questa situazione. Tali chiarimenti sono dovuti alla cittadinanza, nell’inerzia dell’amministrazione oltre che con il silenzio dei consiglieri comunali che quantomeno potrebbero predisporre un atto di indirizzo.

Infine, contestualmente alla previsione del nuovo piano parcheggi, è fondamentale preventivamente approvare un nuovo Piano Urbano del Traffico, preliminare sia ad una nuova ZTL nel centro storico, cosa che sta accadendo in Corso Vittorio Emanuele nel Centro storico di Trapani. Tale mancata previsione è stato uno dei motivi aggiunti del ricorso al TAR di Palermo, quando venne impugnata l’Ordinanza sindacale 122/2013, ricorso che ricordiamo è tutt’ora pendente presso l’Organo di Giustizia Amministrativa in attesa di eventuale istanza di prelievo e fissazione udienza di merito.

Voglio aprire una parentesi, spiega l’Avv. Vincenzo Maltese che ha assistito i commercianti del centro storico quando venne emanata l’O.S. istitutiva della ZTL n.122/2013: la sospensiva non venne accordata proprio perchè nei giorni precedenti la data d’udienza fissata, il Sindaco emanò una nuova O.S. modificativa di quella da noi impugnata, ragion per cui, venne a mancare il requisito essenziale del periculum in mora, come motivato nel provvedimento dai giudici amministrativi, i quali anzi auspicarono una modifica del provvedimento in favore dei ricorrenti. Ma tra i motivi aggiunti al ricorso, l’assenza del nuovo PUT appare fondamentale.

Questo perchè, come stabilito dal TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. I, con la sentenza 24 giugno 2008 n. 842, sono illegittime le ordinanze con le quali il Comune istituisce delle zone a traffico limitato per violazione dell’art. 7, comma 9, del Cds, per l’acclarata mancanza del Piano Urbano del Traffico, la cui esistenza è, invece, imposta dalle direttive ministeriali previste dalla stessa norma.

Ricordiamo che il Piano Urbano del Traffico è obbligatorio per i Comuni che superino i 30.000 abitanti.

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